Sulle misure di influenza
(contro-sanzioni) alle azioni ostili degli Stati Uniti d'America e di altri Stati
stranieri
Adottata dalla Duma di Stato 22 maggio 2018
Approvata dal Consiglio della
Federazione 30 maggio 2018
1. Scopo della presente legge federale è la protezione degli
interessi e della sicurezza della Federazione Russa, la sua sovranità ed integrità
territoriale, i diritti e le libertà dei cittadini russi dalle azioni ostili degli
Stati Uniti e di altri paesi stranieri, compresi quelli che si sono espressi
per l'introduzione di sanzioni politiche ed economiche contro la Federazione
Russa, cittadini russi o persone giuridiche russe, nel commettere altre azioni
che minacciano l'integrità territoriale della Federazione Russa o finalizzate
alla destabilizzazione economica e politica della Federazione Russa.
2. Misure di influenza (contro-sanzioni), finalizzate al
raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo (di
seguito - misure di influenza (contro-sanzioni), possono essere applicate nei
confronti degli Stati Uniti d'America e di altri paesi stranieri che commettano
azioni ostili nei confronti della Federazione Russa, cittadini della
Federazione Russa o persone giuridiche russe (di seguito – ostilità degli stati
esteri), nonché nei confronti di organizzazioni sotto giurisdizione di stati ostili,
direttamente o indirettamente controllate da paesi stranieri ostili o associati
con loro, funzionari e cittadini degli stati ostili nel caso in cui i dati
dell'organizzazione, i funzionari e i cittadini coinvolti nel commettere azioni
ostili nei confronti della Federazione Russa..
3. Misure di influenza (contro-sanzioni) vengono
introdotte indipendentemente da altre misure volte ad eliminare o ridurre al
minimo le minacce agli interessi a alla sicurezza della Federazione Russa, alla
sua sovranità e all'integrità territoriale, minaccia di violazione dei diritti
e delle libertà dei cittadini della Federazione Russa.
4. L'attuazione delle misure di influenza (contro-sanzioni)
è obbligatoria per gli organi statali, gli organi dell’autogoverno locale, nonché
per i cittadini della Federazione Russa e le persone giuridiche che si trovano
sotto la giurisdizione della Federazione Russa.
A titolo di misure di influenza (contro-sanzioni) possono
essere adottate:
1) la cessazione o la sospensione della cooperazione
internazionale da parte della Federazione Russa, di persone giuridiche russe nei
confronti di stati esteri ostili, organizzazioni sotto giurisdizione di stati ostili,
direttamente o indirettamente controllate da paesi stranieri ostili o associati
con loro, nei settori in conformità alle decisioni del Presidente della
Federazione Russa
2) il divieto ovvero la limitazione all'importazione nel
territorio della Federazione Russa di prodotti e (o) di materie prime dei paesi
di origine stati esteri ostili o di produttori cui l'organizzazione si trova sotto
la giurisdizione di stati ostili, direttamente o indirettamente controllati da
paesi stranieri ostili ovvero associati con loro. L'elenco di tali prodotti e
(o) di materie prime è determinato dal Governo della Federazione Russa;
3) il divieto o la limitazione dell’esportazione dal
territorio della Federazione Russa di prodotti e (o) di materie prime verso organizzazioni
che si trovano sotto la giurisdizione di stati ostili, direttamente o
indirettamente controllate da paesi stranieri ostili o associati con essi, di
cittadini degli stati ostili. L'elenco di tali prodotti e (o) di materie prime
è determinato dal Governo della Federazione Russa;
4) il divieto o limitazione dell'esecuzione di lavori, la
fornitura di servizi per la garanzie delle esigenze statali e comunali, così
come le esigenze di distinte tipologie di persone giuridiche, di cui alla parte
2 dell'articolo 1 della legge Federale 18 luglio 2011, n. 223-F3 "Sugli
acquisti di beni, opere, servizi di distinte tipologie di persone
giuridiche", sul territorio della Federazione Russa ad organizzazioni che
si trovano sotto la giurisdizione di stati ostili, direttamente o
indirettamente controllate da paesi stranieri ostili o associati con loro. L’elenco
delle tipologie dei lavori e dei servizi viene determinato dal Governo della
Federazione Russa;
5) il divieto o la limitazione alla partecipazione della
privatizzazione della proprietà statale o comunale di organizzazioni sotto giurisdizione
di stati ostili, direttamente o indirettamente controllate da paesi stranieri ostili
o associati con loro, nonché di cittadini di stati ostili nell'esecuzione di
opere, di fornitura di servizi per organizzazioni in nome della Federazione
russa nella vendita di proprietà federali e (o) l'attuazione delle funzioni di
venditore di proprietà federali;
6) altre misure in conformità con la decisione del Presidente
della Federazione russa.
Articolo 3. Procedura dell'introduzione
delle misure di influenza (contro-sanzioni)
1. Le misure di influenza (contro-sanzioni) sono
introdotte dal Governo della Federazione Russa su decisione del Presidente
della Federazione russa.
2. Le misure di influenza (contro-sanzioni) sono soggette
a revoca da parte del Governo della Federazione Russa, su decisione del
Presidente della Federazione Russa, in caso di eliminazione delle circostanze causa
della loro introduzione.
3. Le decisioni
sull'introduzione di misure di influenza (contro-sanzioni) e sulla loro revoca possono
essere prese dal Presidente della Federazione Russa sulla base delle proposte
del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa.
1. In
caso di attuazione da parte di paesi stranieri ostili ostile paesi stranieri di
un regime nazionale, previsto dai trattati internazionali in materia di merci
provenienti dalla Federazione Russa, di opere eseguite da persone fisiche
russe, di servizi resi a persone fisiche russe da parte di terzi, e (o) la
determinazione di confische da parte di questi, il Presidente della Federazione
Russa può decidere l'applicazione del regime nazionale nelle modalità in
materia di beni provenienti da stati esteri ostili, verso opere eseguite da
organizzazioni che si trovano sotto la giurisdizione di stati ostili,
direttamente o indirettamente controllati da paesi stranieri ostili o associati
con loro, di cittadini ostili degli stati, dei servizi resi dalle
organizzazioni che si trovano sotto la giurisdizione ostile degli stati,
direttamente o indirettamente controllate dai ostile paesi stranieri o
affiliati con loro, verso cittadini di stati ostili e (o) stabilire esenzioni
da tale regime.
2. Le misure di influenza (contro-sanzioni) previste da
punto 2 dell'articolo 2 della presente legge federale non si applicano ai beni
vitali i cui analoghi non sono prodotti nella Federazione russa.
3. Le misure di influenza (contro-sanzioni), di cui al punto
2 dell'articolo 2 della presente legge Federale, non si applicano nei confronti
delle merci per uso personale importate nel territorio della Federazione Russa da
parte dei cittadini della Federazione Russa e dei cittadini stranieri e apolidi.
La presente legge federale entra
in vigore dalla data della sua pubblicazione ufficiale.
Il Presidente della Federazione Russa V.V. Putin
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