lunedì 4 giugno 2018

LA LEGGE SULLE CONTROSANZIONI




Sulle misure di influenza (contro-sanzioni) alle azioni ostili degli Stati Uniti d'America e di altri Stati stranieri

 

Adottata dalla Duma di Stato                         22 maggio 2018

Approvata dal Consiglio della Federazione   30 maggio 2018

 
Articolo 1. Scopi e ambiti della presente Legge Federale 

        1.  Scopo della presente legge federale è la protezione degli interessi e della sicurezza della Federazione Russa, la sua sovranità ed integrità territoriale, i diritti e le libertà dei cittadini russi dalle azioni ostili degli Stati Uniti e di altri paesi stranieri, compresi quelli che si sono espressi per l'introduzione di sanzioni politiche ed economiche contro la Federazione Russa, cittadini russi o persone giuridiche russe, nel commettere altre azioni che minacciano l'integrità territoriale della Federazione Russa o finalizzate alla destabilizzazione economica e politica della Federazione Russa.

2. Misure di influenza (contro-sanzioni), finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo (di seguito - misure di influenza (contro-sanzioni), possono essere applicate nei confronti degli Stati Uniti d'America e di altri paesi stranieri che commettano azioni ostili nei confronti della Federazione Russa, cittadini della Federazione Russa o persone giuridiche russe (di seguito – ostilità degli stati esteri), nonché nei confronti di organizzazioni sotto giurisdizione di stati ostili, direttamente o indirettamente controllate da paesi stranieri ostili o associati con loro, funzionari e cittadini degli stati ostili nel caso in cui i dati dell'organizzazione, i funzionari e i cittadini coinvolti nel commettere azioni ostili nei confronti della Federazione Russa..

3. Misure di influenza (contro-sanzioni) vengono introdotte indipendentemente da altre misure volte ad eliminare o ridurre al minimo le minacce agli interessi a alla sicurezza della Federazione Russa, alla sua sovranità e all'integrità territoriale, minaccia di violazione dei diritti e delle libertà dei cittadini della Federazione Russa.

4. L'attuazione delle misure di influenza (contro-sanzioni) è obbligatoria per gli organi statali, gli organi dell’autogoverno locale, nonché per i cittadini della Federazione Russa e le persone giuridiche che si trovano sotto la giurisdizione della Federazione Russa.

 
Articolo 2. Misure di influenza (contro-sanzioni)

A titolo di misure di influenza (contro-sanzioni) possono essere adottate:

1) la cessazione o la sospensione della cooperazione internazionale da parte della Federazione Russa, di persone giuridiche russe nei confronti di stati esteri ostili, organizzazioni sotto giurisdizione di stati ostili, direttamente o indirettamente controllate da paesi stranieri ostili o associati con loro, nei settori in conformità alle decisioni del Presidente della Federazione Russa

2) il divieto ovvero la limitazione all'importazione nel territorio della Federazione Russa di prodotti e (o) di materie prime dei paesi di origine stati esteri ostili o di produttori cui l'organizzazione si trova sotto la giurisdizione di stati ostili, direttamente o indirettamente controllati da paesi stranieri ostili ovvero associati con loro. L'elenco di tali prodotti e (o) di materie prime è determinato dal Governo della Federazione Russa;

3) il divieto o la limitazione dell’esportazione dal territorio della Federazione Russa di prodotti e (o) di materie prime verso organizzazioni che si trovano sotto la giurisdizione di stati ostili, direttamente o indirettamente controllate da paesi stranieri ostili o associati con essi, di cittadini degli stati ostili. L'elenco di tali prodotti e (o) di materie prime è determinato dal Governo della Federazione Russa;

4) il divieto o limitazione dell'esecuzione di lavori, la fornitura di servizi per la garanzie delle esigenze statali e comunali, così come le esigenze di distinte tipologie di persone giuridiche, di cui alla parte 2 dell'articolo 1 della legge Federale 18 luglio 2011, n. 223-F3 "Sugli acquisti di beni, opere, servizi di distinte tipologie di persone giuridiche", sul territorio della Federazione Russa ad organizzazioni che si trovano sotto la giurisdizione di stati ostili, direttamente o indirettamente controllate da paesi stranieri ostili o associati con loro. L’elenco delle tipologie dei lavori e dei servizi viene determinato dal Governo della Federazione Russa;

5) il divieto o la limitazione alla partecipazione della privatizzazione della proprietà statale o comunale di organizzazioni sotto giurisdizione di stati ostili, direttamente o indirettamente controllate da paesi stranieri ostili o associati con loro, nonché di cittadini di stati ostili nell'esecuzione di opere, di fornitura di servizi per organizzazioni in nome della Federazione russa nella vendita di proprietà federali e (o) l'attuazione delle funzioni di venditore di proprietà federali;

6) altre misure in conformità con la decisione del Presidente della Federazione russa.


Articolo 3. Procedura dell'introduzione delle misure di influenza (contro-sanzioni)

1. Le misure di influenza (contro-sanzioni) sono introdotte dal Governo della Federazione Russa su decisione del Presidente della Federazione russa.

2. Le misure di influenza (contro-sanzioni) sono soggette a revoca da parte del Governo della Federazione Russa, su decisione del Presidente della Federazione Russa, in caso di eliminazione delle circostanze causa della loro introduzione.

3. Le decisioni sull'introduzione di misure di influenza (contro-sanzioni) e sulla loro revoca possono essere prese dal Presidente della Federazione Russa sulla base delle proposte del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa.

 
Articolo 4. Peculiarità dell’applicazione della presente legge federale

1. In caso di attuazione da parte di paesi stranieri ostili ostile paesi stranieri di un regime nazionale, previsto dai trattati internazionali in materia di merci provenienti dalla Federazione Russa, di opere eseguite da persone fisiche russe, di servizi resi a persone fisiche russe da parte di terzi, e (o) la determinazione di confische da parte di questi, il Presidente della Federazione Russa può decidere l'applicazione del regime nazionale nelle modalità in materia di beni provenienti da stati esteri ostili, verso opere eseguite da organizzazioni che si trovano sotto la giurisdizione di stati ostili, direttamente o indirettamente controllati da paesi stranieri ostili o associati con loro, di cittadini ostili degli stati, dei servizi resi dalle organizzazioni che si trovano sotto la giurisdizione ostile degli stati, direttamente o indirettamente controllate dai ostile paesi stranieri o affiliati con loro, verso cittadini di stati ostili e (o) stabilire esenzioni da tale regime.

2. Le misure di influenza (contro-sanzioni) previste da punto 2 dell'articolo 2 della presente legge federale non si applicano ai beni vitali i cui analoghi non sono prodotti nella Federazione russa.

3. Le misure di influenza (contro-sanzioni), di cui al punto 2 dell'articolo 2 della presente legge Federale, non si applicano nei confronti delle merci per uso personale importate nel territorio della Federazione Russa da parte dei cittadini della Federazione Russa e dei cittadini stranieri e apolidi.
 
Articolo 5. Entrata in vigore della presente legge federale

La presente legge federale entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ufficiale.
 

Il Presidente della Federazione Russa                                               V.V. Putin

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